F.A.Q.


Domande Frequenti - Risposte


1. Scuole

Le scuole materne statali e non statali ma autorizzate, le scuole elementari statali o parificate, le scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado statali pareggiate e legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione superiore e le Università, possono ottenere una licenza gratuita alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi radiotelevisivi ad uso esclusivamente didattico (sulla base della L. 2/12/1951 n. 1571 e art. 1 L. 28/12/1989 n. 421) Per ottenere una licenza gratuita occorre inoltrare, tramite i propri Uffici Scolastici Provinciali o direttamente da parte delle Università, apposita istanza alla Rai Radiotelevisione Italiana Casella postale 10 - 10121 Torino.


2. Centri sociali diurni per anziani

I centri sociali diurni per anziani possono ottenere l’esenzione dal pagamento del canone qualora sussistano i requisisti previsti dall’art. 92 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289. La richiesta annuale di esenzione corredata di statuto o atto costitutivo del centro deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone TV - Casella Postale 22 – 10121 Torino (TO).


3. Enti

Gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali nonchè gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle province possono chiedere l’esonero annuale dal pagamento del canone ai sensi dell’art 37, comma 1, Regio Decreto 3 agosto 1928, n. 2295 e degli artt. 1, 2, 3 e 4 del Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 gennaio 1998, n. 54. La domanda dovrà essere inoltrata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e postali - V.le America 201 - 00144 ROMA, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.


4. Altri esentati

Sono altresì esonerati per legge:

- gli ospedali militari, le case del soldato, le sale di convegno dei militari e delle forze armate. Il canone non è altresì dovuto relativamente agli apparecchi adoperati per uso militare (art.18, RDL 21 febbraio 1938, n.246);

- a decorrere dal 1 gennaio 1998, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino avente sede nella Regione Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto (art.24, comma 16, legge 27 dicembre 1997, n.449);

- a decorrere dal 1 gennaio 2001 la Regione Valle d’Aosta, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all’espletamento del servizio antincendi e aventi sede nei rispettivi territori sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività antincendi e di protezione civile (art.96, legge 21 novembre 2000, n.342)





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