In questo caso sono dovute le sanzioni e gli interessi di mora nelle misure sotto riportate.
In caso di ritardo inferiore ai trenta giorni, è dovuta una sanzione amministrativa pari a 1/12 dell'importo del canone per ogni semestre pari ad Euro 4,47
In caso di ritardo superiore a trenta giorni la sanzione ammonta a 1/6 del canone per ogni semestre pari ad Euro 8,94
Inoltre, qualora il ritardo superi i sei mesi, sono in aggiunta dovuti gli interessi di mora, attualmente determinati nella misura dell'1% per ogni semestre compiuto.
Tali maggiorazioni sono da versare sul c/c postale n. 104109 intestato a:
AG. ENTRATE DP. I UFF. TERR. TO 1 SAT
SANZ. AMM.VE INTERESSI E SPESE
Se l'utente non rinnova nei termini stabiliti, il S.A.T. provvederà al recupero bonario.
Successivamente, il recupero coattivo (Cartella esattoriale) sarà eseguito dal Concessionario della Riscossione - Decreto legislativo n. 46 del 1999.
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