F.A.Q.


Domande Frequenti - Risposte


Se non possiedo apparecchi televisivi, ma sono titolare di utenza elettrica residente - pdf , come faccio a superare la presunzione di detenzione?

Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it. Tale dichiarazione ha validità annuale.


Diversi componenti della stessa famiglia anagrafica sono titolari di più contratti per utenza elettrica residente - pdf , nella stessa abitazione o in abitazioni diverse: cosa fare?

Poiché il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione, sarà sufficiente comunicare all'Agenzia delle entrate su quale utenza elettrica devono essere effettuati gli addebiti compilando il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it. Nell’apposita sezione del quadro B va indicato il codice fiscale del familiare sulla cui utenza il canone è addebitato e la data di decorrenza dei presupposti attestati, in questo caso la data da cui sussiste l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all’Anagrafe Comunale di riferimento.
Tale dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell'anno e non deve essere ripresentata annualmente, ma qualora vengano meno i presupposti dichiarati mediante la compilazione del Quadro B, deve essere presentata una ulteriore dichiarazione avendo cura di compilare la sezione "Dichiarazione di variazione dei presupposti" contenuta nel Quadro C del modello.


Come è sanzionata la dichiarazione sostitutiva mendace?

La mendacità nella dichiarazione sostitutiva espone a responsabilità anche di natura penale. Si ricorda che, per poter legittimamente effettuare tale dichiarazione, è necessario che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica sia detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica.


Chi può presentare la dichiarazione sostitutiva?

Possono presentare la dichiarazione sostitutiva i titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale - pdf . La presentazione può essere effettuata a nome proprio o anche in qualità di erede di un soggetto deceduto cui sia ancora transitoriamente intestata l’utenza elettrica.


Come si deve presentare la dichiarazione sostitutiva?

Si può presentare mediante un'applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Si può altresì presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all' Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone TV Casella Postale 22 – 10121 Torino (TO), per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.


E' possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata?

E' possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico).


Cosa devo fare se, successivamente alla dichiarazione di non detenzione, sono venuto in possesso di apparecchi televisivi?

In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro C del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.


In passato avevo formalizzato denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento: sono esonerato dalla Dichiarazione di non detenzione?

No: in questo caso, qualora non si sia nel frattempo venuti in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali fu richiesto il suggellamento, va compilata l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.


Cosa devo fare se, avendo a suo tempo dato disdetta per suggellamento, sia poi venuto in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali richiesi il suggellamento stesso?

Non occorre fare nulla, poiché, in questo caso, il canone è dovuto e sarà addebitato dall'impresa elettrica al titolare dell'utenza elettrica di tipo domestico residenziale. Tuttavia, se si è venuti in possesso degli ulteriori apparecchi televisivi dopo aver presentato una dichiarazione di non detenzione, è necessario presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione "Dichiarazione di variazione dei presupposti" contenuta nel Quadro C del modello. Tale dichiarazione comporta l'addebito del canone dal mese in cui è presentata.


A regime, vale a dire dal 2017 in poi, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione?

Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:

- dichiarazione presentata entro il 31 gennaio dell'anno solare di riferimento, a partire dal 1º luglio dell'anno precedente, ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno di riferimento;
- dichiarazione presentata dal 1º febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
- dichiarazione presentata dal 1º luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica.


Quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di addebito su altra utenza?

La dichiarazione sostitutiva presentata per comunicare che il canone è addebitato sull'utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica (quadro B) può essere presentata in qualunque momento dell'anno, non deve essere ripresentata annualmente e ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati.

  • Se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno.
  • Se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell’anno.
  • Se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno successivo.
  • Se i presupposti ricorrono da una data antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione, può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione con effetto dal 1° semestre dell’anno di presentazione.
    La corretta presentazione della dichiarazione interrompe l’addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione della stessa, tenendo conto della data di decorrenza dei presupposti attestati, fermo restando il diritto del contribuente a chiedere il rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso con l’apposito modello ‘Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica”.


    Chi attiva una nuova utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno e non detiene alcun apparecchio televisivo quali termini ha per presentare la dichiarazione di non detenzione?

    I soggetti che attivano un'utenza elettrica per la prima volta nel corso dell'anno, e che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell'anno di attivazione, saranno esonerati dall'obbligo di pagare il canone, a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, qualora presentino la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura stessa. La dichiarazione presentata dopo tale scadenza ha effetto secondo i termini previsti per le utenze elettriche già attive.


    Nel caso di marito deceduto, a cui è ancora intestata l'utenza per la fornitura di energia elettrica, cosa deve fare la moglie se nell'abitazione non sono presenti apparecchi televisivi?

    La moglie, in qualità di erede, può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l'addebito del canone sull'utenza elettrica ancora intestata al marito deceduto, avendo cura di indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del marito deceduto nella sezione "in qualità di erede di" e compilando la sezione "Dichiarazione" contenuta nel il quadro A del modello.


    Nel caso di un soggetto intestatario di una utenza elettrica residenziale che sia erede di un soggetto deceduto senza altri conviventi, cui è ancora intestata un’utenza elettrica residenziale, cosa occorre fare?

    Per evitare l’addebito sull’utenza intestata al deceduto è necessario compilare il quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando nell’apposito campo il codice fiscale dell’erede intestatario dell’utenza elettrica su cui è già addebitato il canone. Nel campo “data inizio” va indicata la data da cui ricorrono i presupposti attestati, in questo caso va indicata la data del decesso. Se la dichiarazione è presentata in qualità di erede, come in questo caso, non è necessario che il dichiarante e il defunto facciano parte della stessa famiglia anagrafica.





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