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Il canone

- Informazioni generali

- Per quali apparecchiature si deve pagare il Canone tv

- Dichiarazione sostitutiva

- Come si paga

- Come e quando si utilizza il modello F24

- Casi di esonero: cittadini ultrasettantacinquenni, diplomatici e militari stranieri

- Casi di esonero: contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale

- Esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone tv

- Esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone tv

- Esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone tv

- Rimborso del canone TV addebitato in bolletta

- Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 8, comma 3 del decreto n. 94 del 13 maggio 2016)

- Normativa e prassi

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Informazioni generali

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge R.D.L.21/02/1938 n.246 pagare il canone TV. Trattandosi di un'imposta sulla detenzione dell'apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive..


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Per quali apparecchiature si deve pagare il Canone tv

Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).

In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

Riportiamo di seguito la tabella – elaborata dal Ministero - dove si elencano, a titolo esemplificativo, gli apparecchi atti ed adattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo.



Va precisato che per i canoni ordinari in ambito familiare la detenzione esclusiva di apparecchi radio non comporta il pagamento del canone.

Il testo integrale della nota del Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico è possibile scaricarlo in formato pdf nel link sottostante.

Clicca per il testo integrale

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Dichiarazione sostitutiva

Disdire l’abbonamento con la dichiarazione sostitutiva
I contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l’abbonamento, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad esempio perché li hanno ceduti), devono presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione compilando il Quadro A.
Non è più prevista la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento dell’apparecchio tv.
Termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione (Quadro A)
La dichiarazione di non detenzione (Quadro A), per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.

La dichiarazione sostitutiva (Quadro A) va presentata ogni anno se continua a sussistere la non detenzione dell’apparecchio tv.

Termini di presentazione della dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito (Quadro B)
La dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito (Quadro B) può essere presentata in qualunque momento dell'anno e non deve essere ripresentata annualmente. Ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati.
• Se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno.
• Se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell’anno.
• Se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno successivo.
• Se i presupposti ricorrono da una data antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione, può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione con effetto dal 1° semestre dell’anno di presentazione.
Attenzione: la corretta presentazione della dichiarazione interrompe l’addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione della stessa, tenendo conto della data di decorrenza dei presupposti attestati, fermo restando il diritto del contribuente a chiedere il rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso con l’apposito modello "Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica” approvato con il provvedimento del 2 agosto 2016.

Clicca per la Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Clicca per le istruzioni della Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Clicca per la Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato (versione in lingua tedesca).

Clicca per le istruzioni della Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato (versione in lingua tedesca).

ATTENZIONE: per ridurre i costi di stampa e di spedizione postale si suggerisce la stampa "fronte-retro" del modello.

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Come si paga

Per l'anno 2024 l’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato ammonta ad euro 70 (art.1, comma 19, legge 30 dicembre 2023, n.213).
• Il pagamento avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.
• Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio 2024.
Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (vedi elenco allegato al decreto del 13 maggio 2016, n. 94).
• Con addebito sulla pensione: per poter pagare il canone TV direttamente con addebito sulla pensione, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento. L’agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.
Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.

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Come e quando si utilizza il modello F24

Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale ( allegato al decreto del 13 maggio 2016, n. 94). Il versamento del canone tv in caso di rinnovo può essere eseguito:

  • in un’unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio (70,00 euro per l'anno 2024)
  • in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (35,73 euro a rata per l'anno 2024)
  • in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (18,62 a rata per l'anno 2024).

    Esempi di compilazione del modello F24 in caso di rinnovo

    Codice tributo da utilizzare: TVRI

  • Modello F24 (rinnovo annuale)
  • Modello F24 semplificato(rinnovo annuale)
  • Modello F24(rinnovo semestrale)

    In caso di nuovo abbonamento il canone è dovuto dal mese in cui ha inizio la detenzione dell'apparecchio tv.
    Per gli importi da versare consultare la tabella 2 riportata a pagina 2 della Risoluzione canone Tv n.1 del 4 gennaio 2024 dell'Agenzia delle entrate.

    Esempi di compilazione del modello F24 in caso nuovo abbonamento

    Codice tributo da utilizzare: TVNA

  • Modello F24 (nuovo abbonamento)
  • Modello F24 semplificato (nuovo abbonamento)

    Attenzione: i cittadini che hanno ricevuto un addebito parziale del canone per effetto di nuove attivazioni, disattivazioni o volture dell’utenza elettrica avvenute nel corso dell’anno devono versare l’eventuale quota del canone non addebitata dall’impresa elettrica utilizzando il modello F24.
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  • Casi di esonero: cittadini ultrasettantacinquenni, diplomatici e militari stranieri

    Per informazioni sull'esonero dei cittadini ultrasettantacinquenni: Esonero ultrasettantacinquenni

    Attenzione: cittadini che versano il canone attraverso le fatture per la fornitura di energia elettrica

    Considerati i tempi tecnici necessari per l’acquisizione e la lavorazione delle dichiarazioni sostitutive, per le richieste inviate entro il 15 del mese l’addebito del canone in bolletta sarà ordinariamente interrotto già a partire dalla rata relativa al mese successivo a quello di invio della richiesta. Per le dichiarazioni sostitutive inviate nella seconda metà del mese l’addebito del canone in bolletta sarà invece interrotto a partire dalla rata relativa al secondo mese successivo a quello di invio della richiesta. E’ sempre possibile effettuare il pagamento parziale della fattura per la fornitura di energia elettrica, scorporando eventuali rate di canone TV non dovute a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva.

    . Per informazioni sull'esonero di diplomatici e militari stranieri: Esonero diplomatici e militari stranieri

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    Casi di esonero: contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale

    I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva con l'apposito modello (Quadro A).
    Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari (Quadro A).
    Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV (Quadro A).

    Attenzione: queste dichiarazioni sostitutive hanno validità annuale.

    Il modello può essere utilizzato anche per:

    • segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale (Quadro B)

    • comunicare la modifica delle condizioni, precedentemente attestate, per esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuto successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva, oppure nel caso in cui sia venuta meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata mediante la compilazione del quadro B(Quadro C).

    Attenzione:
    la dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Ad esempio, se nella stessa famiglia anagrafica un soggetto è titolare dell’utenza elettrica e un altro è il titolare dell’abbonamento TV, il canone è addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e si procederà alla voltura automatica dell'abbonamento nei confronti del titolare dell’utenza elettrica, senza la necessità di alcun adempimento a carico del vecchio abbonato.

    La dichiarazione è presentata sotto la propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).
    Per ulteriori informazioni e dettagli si consiglia di consultare le Faq e la documentazione inserita nella sezione Normativa e prassi.

    Come

    Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento, può essere inviato, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone TV -Casella Postale 22 – 10121 Torino (TO).

    Quando
    dichiarazione di non detenzione - Quadro A
    La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dal pagamento dell'intero canone dovuto per l'anno 2017. La presentazione dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 esonera, invece, dal pagamento del canone dovuto per il secondo semestre 2017.
    Per gli anni successivi i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:
    dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno
    • dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2019 avrà effetto per il canone del 2020).
    dichiarazione di addebito su altra utenza - Quadro B
    La dichiarazione sostitutiva di cui al “Quadro B” può essere presentata in qualunque momento dell’anno, non va ripresentata ogni anno e ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati (“data inizio” del modello).
    Se il presupposto decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione il canone non è dovuto per l’intero anno.
    Se il presupposto decorre dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione il canone è dovuto per il primo semestre e non è più dovuto a partire dal secondo semestre.
    Se il presupposto decorre dal 2 luglio dell’anno di presentazione al 1°gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di riferimento e non è dovuto dall’anno successivo.
    Se il presupposto sussiste da date precedenti al 1° gennaio dell’anno di presentazione è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.
    dichiarazione di variazione dei presupposti - Quadro C
    La dichiarazione di variazione dei presupposti, che comporta l’addebito del canone, ha effetto dal mese in cui è presentata.

    Attenzione:
    in caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
    .

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    Esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone tv

    ESEMPIO 1


    Famiglia composta da due coniugi
    Più abitazioni
    Più utenze elettriche (di tipo residenziale) intestate ad uno dei due coniugi
    Apparecchi TV presenti solo in alcune delle abitazioni

    D: E' necessario presentare la dichiarazione sostitutiva?
    R: NO, i titolari di più contratti per la fornitura di energia elettrica riceveranno l'addebito solo su una delle utenze elettriche.


    ESEMPIO 2


    Famiglia composta da due coniugi
    Un'abitazione
    Utenza elettrica (di tipo residenziale) intestata al marito
    Nessun apparecchio televisivo né altro apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive presente nell'immobile

    D: E' possibile presentare la dichiarazione sostitutiva?
    R: SI', da parte del marito, per mancanza di apparecchi televisivi nell'unità immobiliare collegata all'utenza elettrica, compilando il quadro A della dichiarazione sostitutiva.
    Clicca per l'esempio 2.


    ESEMPIO 3


    Famiglia composta da due coniugi
    Un'abitazione
    Utenza elettrica (di tipo residenziale) intestata al marito
    Abbonamento TV intestato alla moglie

    D: E' possibile presentare la dichiarazione sostitutiva?
    R: NO, se marito e moglie risiedono nella stessa abitazione, il canone è dovuto una sola volta e sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito.
    L'Ufficio Canone TV procederà alla voltura del canone TV nei confronti del marito.
    Sia la moglie che il marito non devono, quindi, presentare alcuna dichiarazione sostitutiva.


    ESEMPIO 4


    Famiglia composta da due coniugi
    Due abitazioni A e B
    I coniugi hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A

    Utenze elettriche:

    • abitazione A: utenza di tipo residenziale intestata al marito
    • abitazione B: utenza di tipo residenziale intestata alla moglie

    Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione

    D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?
    R: SI, la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica a lei intestata, compilando il Quadro B del modello e indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone e la data da cui decorre l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all’Anagrafe Comunale di riferimento. Se la data è antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.
    (Resta da valutare la situazione dell’abitazione B per la quale c’è un’utenza elettrica di tipo residenziale ma dove non è residente alcun componente della famiglia).
    Se, invece, l’utenza elettrica dell’abitazione B è di tipo non residenziale, la moglie non è tenuta ad inviare la dichiarazione sostitutiva, dal momento che ha la residenza anagrafica presso l’abitazione A.
    Clicca per l'esempio 4.


    ESEMPIO 5


    Famiglia composta da due coniugi
    Due abitazioni A e B
    La moglie ha la residenza anagrafica nell’abitazione A e il marito ha la residenza anagrafica nell’abitazione B

    Utenze elettriche :

    • abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata alla moglie
    • abitazione B: utenza tipologia residenziale intestata al marito

    Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione

    D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?
    R: NO, nelle abitazioni A e B sono presenti due distinte famiglie anagrafiche e il canone è dovuto per ciascuna di esse.


    ESEMPIO 6


    Famiglia composta da genitori e figli
    Due abitazioni A e B
    Genitori e figli hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A mentre la B è data in affitto

    Utenze elettriche:

    • abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata al marito
    • abitazione B (l’immobile affittato): utenza tipologia residenziale intestata alla moglie

    Apparecchi televisivi presenti in entrambi gli immobili

    D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?
    R: SI, la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica a lei intestata, compilando il Quadro B del modello e indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone e la data da cui decorre l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza elettrica (ad esempio il 20 febbraio 2017), come risultante dalla data dichiarata all’Anagrafe Comunale di riferimento. Se la data è antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.
    Attenzione: non va indicato il codice fiscale dell’inquilino. Quest’ultimo dovrà comunque verificare se è tenuto al pagamento del canone (vedi gli esempi 11 e 12)
    Clicca per l'esempio 6.


    ESEMPIO 7


    Famiglia composta da genitori e figli
    Due abitazioni A e B
    La moglie e il marito hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A e i figli hanno la residenza anagrafica nell’abitazione B

    Utenze elettriche :

    • abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata alla moglie
    • abitazione B: utenza tipologia residenziale intestata al marito

    Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione

    D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?
    R: SI, il marito che fa parte della famiglia anagrafica residente nell’abitazione A può presentare la dichiarazione sostitutiva compilando il quadro B per comunicare che il canone dovuto è addebitato sull’utenza elettrica di tipologia residenziale intestata alla moglie, di cui deve indicare il codice fiscale e la data da cui decorre l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell’utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all’Anagrafe Comunale di riferimento (ad esempio il 1° gennaio 2010). I figli che hanno la residenza anagrafica nell’abitazione B costituiscono un’autonoma famiglia anagrafica e sono tenuti al pagamento del canone mediante modello F24.
    Clicca per l'esempio 7.
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    Esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone tv

    ESEMPIO 8


    Famiglia composta da genitori e figli
    Due abitazioni di cui la A è abitata dalla famiglia e la B è data in affitto
    Genitori e figli hanno la medesima residenza anagrafica nell’abitazione A
    Entrambe le utenze elettriche di tipo residenziale, sia per l’abitazione A che per l’immobile affittato B, sono intestate al marito
    Apparecchi televisivi presenti in entrambi gli immobili

    D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?
    R: NO, il canone è addebitato su una sola utenza elettrica.
    Attenzione: non va indicato il codice fiscale dell’inquilino. Quest’ultimo dovrà comunque verificare se sia tenuto al pagamento del canone (vedi gli esempi 11 e 12)
    Resta da valutare la situazione dell’abitazione B per la quale c’è un’utenza elettrica di tipo residenziale ma dove non è residente alcun componente della famiglia


    ESEMPIO 9


    Famiglia composta da una sola persona titolare di utenza elettrica di tipo residenziale.
    Un'abitazione
    Apparecchi televisivi presenti nell’abitazione
    Decesso del titolare dell’utenza elettrica

    D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?
    R: SI, un erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica intestata al deceduto, compilando il Quadro B del modello se lui stesso o altro erede dell’abitazione in questione sia intestatario di un’utenza su cui è dovuto il canone. L’erede deve riportare nel Quadro B il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza su cui il canone è addebitato, anche se non fa parte della stessa famiglia anagrafica del soggetto deceduto. Nel campo “data inizio” devono indicare la data del decesso. Se la data è antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.
    Clicca per l'esempio 9.


    ESEMPIO 10


    Famiglia composta da due coniugi
    Un'abitazione
    Una utenza elettrica intestata al marito (di tipo residenziale)
    Già presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento prima del 2016.
    Nessun altro apparecchio televisivo né altro apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive è presente nell’abitazione.

    D: E’ necessario presentare la dichiarazione?
    R: SI, bisogna compilare l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.
    Clicca per l'esempio 10.


    ESEMPIO 11


    Inquilino di un appartamento preso in affitto
    Utenza elettrica intestata al proprietario dell’abitazione
    Un apparecchio televisivo presente nell’abitazione

    D: L’inquilino può presentare la dichiarazione?
    R: NO, in quanto non è intestatario dell’utenza elettrica.

    Attenzione:

    L'inquilino, tuttavia, è tenuto al pagamento del canone, indipendentemente dalla proprietà dell'appartamento e dall'intestazione dell'utenza elettrica, perché detiene un apparecchio tv nell'appartamento preso in affitto. Dovrà effettuare il pagamento con modello F24.

    L’inquilino non è, invece, tenuto al pagamento del canone in relazione all’abitazione presa in affitto se fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone (ad esempio, perché ha la residenza anagrafica nella casa dei genitori) oppure se per un’altra abitazione è titolare di un contratto di energia elettrica per uso domestico residenziale in relazione al quale è già addebitato il canone. In questi casi, non deve comunque presentare alcuna dichiarazione.


    ESEMPIO 12


    Inquilino di un appartamento preso in affitto
    Utenza elettrica tipologia residenziale intestata all’inquilino
    Un apparecchio televisivo presente nell’abitazione

    D: L’inquilino può presentare la dichiarazione?
    R: NO, perché in linea generale, è tenuto al pagamento in quanto detiene un apparecchio TV, a meno che non faccia parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone, avendo mantenuto la residenza anagrafica, ad esempio, nella casa dei genitori. Solo in questo caso può presentare la dichiarazione compilando il quadro B e indicando il codice fiscale del soggetto intestatario dell'utenza (nell'esempio, il padre o la madre) su cui è dovuto il canone e la data da cui decorre l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all’Anagrafe Comunale di riferimento. Se la data è antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.
    Clicca per l'esempio 12.

    Se, poi, l’inquilino è proprietario di un’altra abitazione in cui è titolare di un contratto di energia elettrica per uso domestico residenziale in relazione al quale è già addebitato il canone non dovrà presentare alcuna dichiarazione, in quanto il canone è comunque addebitato una sola volta.

    ESEMPIO 13


    Famiglia composta da due coniugi
    Un’abitazione
    Utenza elettrica di tipologia D3 intestata al marito
    Assenza di apparecchi televisivi

    D: E’ necessario presentare la dichiarazione sostitutiva?
    R: SI, se i coniugi sono residenti nell’abitazione, il marito compila l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.
    Clicca per l'esempio 13.

    ESEMPIO 14


    Famiglia composta da due coniugi
    Un’abitazione
    Utenza elettrica di tipo residenziale intestata al marito
    Presentata, nel 2015, la disdetta del canone per la cessione dell’apparecchio TV.
    Assenza di ulteriori apparecchi televisivi

    D: E’ necessario presentare la dichiarazione sostitutiva?
    R: SI, se nel frattempo i coniugi non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi televisivi rispetto a quello per cui è stata presentata la disdetta, il marito compila l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.
    Clicca per l'esempio 14.


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    Esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone tv

    ESEMPIO 15


    • Contribuente residente all’estero
    • Un’abitazione nel territorio italiano
    • Utenza elettrica di tipo non residenziale
    Presenza di apparecchi televisivi

    D:E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva?
    R: NO, non è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva.
    La residenza in un Paese estero non esonera dal pagamento del canone se sono presenti apparecchi televisivi all’interno di una qualunque abitazione situata in Italia.
    In questo caso il contribuente è tenuto al pagamento del canone con modello F24.
    In assenza di apparecchi televisivi e in presenza di un’utenza elettrica di tipo residenziale, invece, il contribuente può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sulla fattura elettrica, compilando il relativo Quadro A.

    ESEMPIO 16

    • Famiglia composta da due coniugi
    • Un’abitazione
    • Utenza elettrica intestata al marito
    Marito deceduto
    • Moglie erede
    Assenza di apparecchi televisivi

    D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva?
    R: SI,la moglie in qualità di erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica ancora intestata al marito deceduto, compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro A del modello.
    Clicca per l'esempio 16.

    ESEMPIO 17

    • Famiglia composta da due coniugi
    • Un’abitazione
    • Utenza elettrica intestata al marito
    • Marito deceduto
    • Moglie erede
    • Presenza di apparecchi televisivi

    D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva?
    R: NO, in quanto in attesa della voltura dell’utenza elettrica, il canone sarà addebitato sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito deceduto.

    ESEMPIO 18


    • Genitore deceduto
    • Utenza elettrica intestata al deceduto
    • Figlia erede, coniugata e residente in altra abitazione
    • Coniuge della figlia intestatario di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale
    • Figlia e coniuge residenti nella stessa abitazione
    • Presenza di apparecchio televisivo

    D: E’ necessario presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito nella fattura elettrica intestata al genitore deceduto?
    R: SI, da parte della figlia erede, compilando il Quadro B del modello e indicando il codice fiscale del coniuge e nel campo “data inizio” indicando la data del decesso (ad esempio il 10 gennaio 2017). Se la data è antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.
    Clicca per l'esempio 18.

    ESEMPIO 19


    • Famiglia composta da due coniugi
    • Marito intestatario di utenza elettrica di tipo residenziale
    • Dichiarazione di non detenzione presentata in passato (ad esempio il 20 novembre 2016)
    • Acquisto di un apparecchio televisivo

    D: E’ necessario presentare la dichiarazione?
    R: SI
    , occorre presentare tempestivamente la dichiarazione sostitutiva compilando il Quadro C del modello e indicando la data di presentazione della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa.
    Clicca per l'esempio 19.


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    Rimborso del canone TV addebitato in bolletta

    Chi

    Il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, o gli eredi, possono chiedere il rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, ma non dovuto, compilando l’apposito modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016. Questo modello deve essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui il canone sia stato pagato indebitamente a seguito di addebito nella fattura per la fornitura di energia elettrica.

    Come

    L’istanza può essere presentata in via telematica dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web. Inoltre, l'istanza di rimborso può essere presentata, insieme ad un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo:

    Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone TV - Casella Postale 22 – 10121 Torino (TO).

    Motivazioni

    Nell’istanza di rimborso va indicato, tra l’altro, il motivo della richiesta, riportando una delle seguenti causali:

  • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva. Per l’esenzione relativa all'anno 2018 il reddito complessivo familiare dell’anno precedente (2017) deve essere non superiore a 8.000 euro (codice 1);
  • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2);
  • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione (codice 3);
  • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4);
  • il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5).
    E’, infine, possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti, indicando il codice 6 e riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell’apposito spazio del modello.
    Attenzione: se è indicata la causale "codice 4", occorre anche indicare il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone e il periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta, ossia l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica. Per quanto riguarda, in particolare, il periodo di riferimento:
    • nel campo "data inizio", deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando; se la condizione sussiste da date antecedenti il 1° gennaio 2016 si può, convenzionalmente, indicare 01/01/2016;
    • Il campo “data fine”, invece, deve essere compilato esclusivamente se, alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, è cessata la sussistenza dei presupposti attestati (ad esempio nel caso in cui il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, non appartiene più alla famiglia anagrafica del soggetto di cui ha indicato il codice fiscale). In questo caso va indicata la data in cui è avvenuta tale cessazione.
    Se il campo “data fine” non è compilato, e quindi continua a sussistere l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica, la richiesta di rimborso presentata con motivazione codice 4 vale come dichiarazione sostitutiva per dichiarare che il canone tv non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al richiedente il rimborso in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.
    L’istanza di rimborso, in questo caso, produce gli effetti della presentazione del quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, e successive modifiche.

    Come avviene il rimborso

    I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, lo stesso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

    Scarica le Istruzioni

    Scarica il Modello

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  • Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 8, comma 3 del decreto n. 94 del 13 maggio 2016)

    I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito in bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.

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    Normativa e prassi

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